Fonte: Juranews
La legittimazione processuale di un soggetto dichiarato fallito, per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, può eccezionalmente riconoscersi, quale legittimazione di carattere suppletivo rispetto a quella del curatore, soltanto nel caso di totale disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento, e non anche quando detti organi si siano concretamente attivati o abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia, sicché, in questa prospettiva, ferma la possibilità di svolgere attività processuale nella forma dell’intervento circoscritto alle questioni dalle quali può derivare un’imputazione di bancarotta e nei limiti dell’intervento adesivo dipendente – e salva la speciale capacità riconosciuta, a determinate condizioni, nel rapporto tributario al contribuente fallito con riguardo all’impugnazione dell’atto impositivo (Cass., Sez. Un., 28/04/2023 n. 11287) – il soggetto fallito non ha, ex art. 43, secondo comma, legge fall., la legittimazione a impugnare la sentenza in autonomia dalla Curatela, non essendo in tal caso ravvisabile disinteresse degli organi fallimentari.